La preiscrizione

I praticanti esperti contabili iscritti nel registro di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 139 del 2005 possono pre-iscriversi alla Cassa.

La domanda va presentata entro la data della domanda di iscrizione alla Cassa o di iscrizione d’ufficio alla Cassa, se anteriore.

La domanda di preiscrizione presentata in anno successivo a quello di iscrizione nel Registro dei tirocinanti, a scelta del richiedente, ha effetto dalla data di iscrizione nel Registro o dal 1 gennaio di un anno successivo.

E' possibile richiedere la preiscrizione all'Associazione per il periodo o per una parte del periodo di tirocinio e per il periodo intercorrente fra il termine del tirocinio e l’iscrizione all'Albo, entro il limite massimo di tre anni.

Il contributo dovuto è definito, per ciascun anno, dal tirocinante, con il limite minimo previsto dal comma 2 dell’articolo 7 del Regolamento della previdenza (€ 500,00) e può essere versato in unica soluzione o con versamenti trimestrali o semestrali, a scelta del tirocinante.