Frazionabilità dei contributi

II contributi soggettivo, soggettivo supplementare, integrativo e maternità sono frazionati in dodicesimi in relazione al numero di mesi di iscrizione nell'anno.
Il contributo dovuto corrisponde all'importo maggiore tra il contributo minimo frazionato in relazione ai mesi di iscrizione e quello determinato applicando la percentuale dovuta per ciascun contributo al reddito o al volume di affari.