Contributo Integrativo

Soggetti tenuti al versamento

Tutti gli iscritti all'Albo che esercitano la libera professione, anche se pensionati, purché il contributo non sia dovuto ad altro Ente di previdenza obbligatoria.

Modalità di calcolo

L'importo dovuto si ottiene applicando una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari prodotto ai fini dell'IVA.

Nel caso di partecipazione in associazione professionale, l'importo del volume di affari (base di calcolo), in sede di fatturazione, è ragguagliato alla percentuale di utili spettante all'iscritto. In caso di partecipazione ad una società tra professionisti, l'importo del volume di affari (base di calcolo) del socio non professionista è ripartito pro quota tra i soci professionisti.

Aliquota

Pari al 4%.

Minimo dovuto

Pari a €  909,74.

Il contributo integrativo minimo è deducibile se rimane a carico del commercialista. La parte di contributi previdenziali sulla quale non è possibile effettuare la rivalsa, nel caso di volume d’affari inferiore alla quota minima, può essere dedotta dal reddito complessivo.
Sul compenso spettante per ogni trasmissione telematica via Entratel non deve essere applicata la maggiorazione del 4%.
Gli iscritti con meno di 38 anni, i pensionati dell’Associazione che proseguono l’attività professionale e i professionisti, iscritti o pensionati di altro Ente di previdenza obbligatorio, che esercitano l’attività di commercialista, sono tenuti al versamento dell’integrativo senza obbligo del minimo.