Riforma del Regolamento della previdenza

17/12/2020 13:03

Dal 1° gennaio 2021 entrano in vigore le nuove regole

Il 1° gennaio 2021 entrano in vigore le nuove norme deliberate dal Comitato dei delegati e approvate dai Ministeri vigilanti. Si tratta di alcune modifiche al Regolamento della Previdenza che aggiornano il testo di alcuni articoli e introducono un nuovo metodo di accertamento e pagamento dei contributi e una revisione del sistema sanzionatorio.

 

Le modifiche relative agli interessi e alle sanzioni si applicheranno a violazioni successive all’entrata in vigore del nuovo Regolamento, ovvero successive al 1° gennaio 2021.

 

Queste le principali novità:

 

Nuove norme sulla pre-iscrizione dei tirocinanti

E’ stato introdotto un limite di età pari a 50 anni per la pre-iscrizione alla Cassa e si è definita la natura delle somme versate durante il periodo di tirocinio (Articolo 7 del Regolamento della previdenza).

 

Cambiano i contributi dovuti dai pensionati di altre forme di previdenza obbligatoria che sono iscritti alla Cnpr

A partire dal 1° gennaio 2021 gli iscritti alla Cassa che sono anche pensionati di un altro Ente di previdenza obbligatoria verseranno i contributi nelle seguenti misure.

Contributo Soggettivo (in % al reddito con obbligo del minimo ma in misura pari alla metà)

Contributo Integrativo (In % al volume di affari senza obbligo del minimo)

Contributo Supplementare (in % al reddito con obbligo del minimo ma in misura pari alla metà)

Entro gennaio 2021 la Cassa invierà una comunicazione personalizzata a tutti gli iscritti che presentano le caratteristiche sopra descritte che spiegherà cosa cambia nei contributi dovuti (Articoli 8 e 9 del Regolamento della Previdenza).

 

Come si calcolano i contributi da versare se ci si è dimenticati di presentare il modello di dichiarazione obbligatoria (A19) o lo si presenta in ritardo

In assenza della comunicazione obbligatoria dell’anno (A19), la Cassa accerterà i contributi dovuti sulla base dei dati (reddito Irpef e volume di affari Iva) dichiarati l’anno precedente oppure, in assenza anche di questi, accerterà i contributi minimi (Articolo 8 del Regolamento della Previdenza).

 

E’ possibile versare meno contributi se si maturano gli anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia ma non ancora l’età anagrafica per accedere al diritto

Chi ha maturato il requisito degli anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia della Cassa ma è in attesa di maturare l’età anagrafica per conseguirne il diritto, dal 2021 può chiedere di versare meno contributi. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo non si contano i periodi di iscrizione presso altri Enti, salvo che gli stessi non siano stati ricongiunti presso Cnpr. L’agevolazione consiste nella facoltà di versare la metà del contributo soggettivo e di non versare il minimo del contributo integrativo ma solo il 4% sul volume di affari effettivamente dichiarato.

Entro gennaio 2021 la Cassa invierà una comunicazione personalizzata a tutti gli iscritti che hanno le caratteristiche sopra descritte e spiegherà come fare per richiedere il pagamento in misura ridotta utilizzando la procedura on line che attiveremo in area riservata del sito della Cnpr (Articoli 8 e 10 del Regolamento della Previdenza).

 

Ridotte le sanzioni se la dichiarazione obbligatoria (A19) presentata in ritardo non determina un riaccertamento in aumento dei contributi dovuti

La sanzione sul tardato invio della comunicazione obbligatoria dei dati reddituali è stata ridotta a un quinto nel caso in cui l’acquisizione dei dati non comporti un incremento dei contributi dovuti. (Articolo 14 del Regolamento della Previdenza).

 

Novità in tema di accertamento e pagamento dei contributi: si passa da cinque rate per le quote minimali e due rate per le eventuali eccedenze, a sette rate annuali equamente distribuite con saldo dicembre.

I contributi, a partire dal 1° gennaio 2021 sono ripartiti a inizio anno in 7 rate di uguale importo; le scadenze restano quelle consuete: 16 febbraio, 16 aprile, 16 giugno, 16 luglio, 16 settembre, 16 ottobre, 16 dicembre.

 

Per l’anno 2021, la prima rata è posticipata dal 16 febbraio al 28 febbraio.

 

In corso d’anno l’importo delle rate ancora da versare può variare in base ai redditi dichiarati entro luglio con il modello A19. In caso di importi dovuti maggiori rispetto all’anno precedente, la differenza sarà imputata alla rata di dicembre (Articolo 15 del Regolamento della Previdenza).

 

Cambia la misura di sanzioni e interessi per contributi versati in ritardo o non versati

Sono state fortemente ridotte le sanzioni in caso di ritardi lievi mentre sono state inasprite le sanzioni per chi paga con ritardi superiori ai sei mesi. (Articolo 15 del Regolamento della Previdenza).

LE RIDUZIONI IN CASO DI RITARDI BREVI:

Sanzione pari a 1/8 se si versa entro 60 giorni dalla scadenza (se non ancora contestati)

Sanzione pari a 1/5 se si versa oltre il 60° ed entro il 120° giorno (se non ancora contestati)

Sanzione pari a 1/3 se importi già contestati ma versati entro il termine previsto nella contestazione e comunque entro il 180° giorno

 

LE NUOVE SANZIONI

1% mensile per ritardi nei pagamenti entro 365 giorni

2% mensile a partire dal 366° giorno

Limite massimo: 60% degli importi dovuti

 

Pensioni di invalidità: limiti alle revisioni sanitarie e amministrative

Dopo il secondo accertamento che conferma lo stato di invalidità non si procede a ulteriori controlli sanitari. Inoltre, non si procede ad accertamento amministrativo se i redditi professionali medi dei due anni antecedenti quello dell’accertamento, risultano inferiori al minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (Articoli 24 e 25 del Regolamento della Previdenza).

 

Modificata la misura del trattamento minimo delle pensioni di reversibilità di pensionati di invalidità

Estesa l’integrazione al minimo a tutte le pensioni di reversibilità di pensionati di invalidità (Articolo 37 del Regolamento della Previdenza).

 

Pensione supplementare accessibile ai pensionati della “Gestione separata”

A partire dal 1° gennaio 2021 anche i pensionati della c.d. Gestione separata introdotta dalla Legge 335/95 possono richiedere, in presenza dei prescritti requisiti, la pensione supplementare (Articolo 39 del Regolamento della Previdenza).